Codice Civile art. 2211


POTERI DI DEROGA ALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell' imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell' impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

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