Codice Civile art. 2209


PROCURATORI
1. Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l' imprenditore gli atti pertinenti all' esercizio dell' impresa, pur non essendo preposti ad esso.

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