Codice Civile art. 2208


RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'INSTITORE
1. L' institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall' institore, che siano pertinenti all' esercizio dell' impresa a cui è presposto.

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