Codice Civile art. 2207


MODIFICAZIONE E REVOCA DELLA PROCURA
1. Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l' iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.
2. In mancanza dell' iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell' affare.

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