Codice Civile art. 2204


POTERI DELL'INSTITORE
1. L' institore può compiere tutti gli atti pertinenti all' esercizio dell' impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.
2. L' institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell' esercizio dell' impresa a cui è preposto.

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