Codice Civile art. 2198


MINORI, INTERDETI E INABILITATI
1. I provvedimenti di autorizzazione all' esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell' interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l' autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all' ufficio del registro delle imprese per l' iscrizione.

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