Codice Civile art. 2195


SEZIONE II Dell'obbligo di registrazione (IMPRENDITORI SOGGETTI A REGISTRAZIONE)
1. Sono soggetti all' obbligo dell' iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un' attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un' attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un' attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un' attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
2. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2195"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti