Codice Civile art. 2194


INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l' iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l' ammenda da lire ventimila a lire un milione.

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