Codice Civile art. 2186


§4 Della soccida con conferimento di pascolo (NOZIONE E NORME APPLICABILI)
1. Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
2. In tal caso il soccidario ha la direzione dell' impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.
3. Si osservano inoltre le disposizioni dell' articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2186"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti