Codice Civile art. 2181


PRELEVAMENTO E DIVISIONE AL TERMINE DEL CONTRATTO
1. Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
2. Il soccidante preleva, d' accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all' età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all' inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell' articolo 2178.
3. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

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