Codice Civile art. 2174


OBBLIGHI DEL SOCCIDARIO
1. Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l' allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
2. Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

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