Codice Civile art. 2170


SEZIONE IV Della soccida - §1 Disposizioni generali - (NOZIONE)
1. Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l' allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l' esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l' accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
2. L' accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

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