Codice Civile art. 217


AMMINISTRAZIONE E GODIMENTO DEI BENI
1. Ciascun coniuge ha il godimento e l' amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
2. Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell' altro con l' obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l' altro coniuge secondo le regole del mandato.
3. Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell' altro con procura senza l' obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell' altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
4. Se uno dei coniugi, nonostante l' opposizione dell' altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

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