Codice Civile art. 2169


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1. Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l' efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l' abbiano d' accordo istituito.

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