Codice Civile art. 2167


OBBLIGHI DEL COLONO
1. Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.
2. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

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