Codice Civile art. 2155


RACCOLTA E DIVISIONE DEI PRODOTTI
1. Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
2. I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l' intervento delle parti.
3. Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

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