Codice Civile art. 2151


SPESE PER LA COLTIVAZIONE
1. Le spese per la coltivazione del podere e per l' esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d' opera previste dall' articolo 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi.
2. Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell' anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

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