Codice Civile art. 2145


DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
1. Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l' esercizio dell' impresa e di un' adeguata casa per la famiglia colonica.
2. La direzione dell' impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2145"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti