Codice Civile art. 2142


FAMIGLIA COLONICA
1. La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli [naturali]. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.
(L'art. 1, comma 11, L. 10 dicembre 2012, n. 219, dispone che nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano, siano sostituite dalla seguente: «figli»)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2142"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti