Codice Civile art. 2141


SEZIONE II Della mezzadria (NOZIONE)
1. Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l' esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. E' valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2141"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti