Codice Civile art. 2126


§5 Disposizioni finali (PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE)
1. La nullità o l' annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall' illiceità dell' oggetto o della causa.
2. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2126"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti