Codice Civile art. 2118


§4 Dell'estinzione del rapporto di lavoro (RECESSO DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO)
1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
2. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l' altra parte a un' indennità equivalente all' importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
3. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

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