Codice Civile art. 2116


PRESTAZIONI
1. Le prestazioni indicate nell' articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l' imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.
2. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l' imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

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