Codice Civile art. 2115


CONTRIBUZIONI
1. Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l' imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
2. L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
3. E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all' assistenza.

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