Codice Civile art. 2110


INFORTUNIO, MALATTIA, GRAVIDANZA, PUERPERIO
1. In caso d' infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
2. Nei casi indicati nel comma precedente, l' imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell' articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
3. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell' anzianità di servizio.

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