Codice Civile art. 211


OBBLIGAZIONI DEI CONIUGI CONTRATTE PRIMA DEL MATRIMONIO
1. I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell' articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 211"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti