Codice Civile art. 2096


SEZIONE III Del rapporto di lavoro - §1 Della costituzione del rapporto di lavoro - (ASSUNZIONE IN PROVA)
1. Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l' assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
2. L' imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l' esperimento che forma oggetto del patto di prova.
3. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d' indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.
4. Compiuto il periodo di prova, l' assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell' anzianità del prestatore di lavoro.

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