Codice Civile art. 2091


SANZIONI
1. La magistratura del lavoro, se accerta che l' inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l' imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.
2. Qualora l' imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell' esercizio dell' impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all' economia nazionale, può nominare un amministratore che assuma la gestione dell' impresa, scegliendolo fra le persone designate dall' imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata.
3. Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anziché nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.
(Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369)

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