Codice Civile art. 2090


PROCEDIMENTO
1. Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l' istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell' imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.
2. La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l' imprenditore. Può anche, prima di decidere, sentire l' associazione professionale alla quale appartiene l' imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.
3. Contro la sentenza della magistratura del lavoro l' imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell' articolo 426, codice di procedura civile.
(Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369)

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