Codice Civile art. 2066


INDEROGABILITA'
1. I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.
2. Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette.
3. La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell' entrata in vigore dell' ordinanza corporativa o dell' accordo economico collettivo. L' ordinanza e l' accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.

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