Codice Civile art. 2041


TITOLO VII Del pagamento dell'indebito (AZIONE GENERALE DI ARRICCHIMENTO)
1. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un' altra persona è tenuto, nei limiti dell' arricchimento, a indennizzare quest' ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
2. Qualora l' arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l' ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

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