Codice Civile art. 2007


DISTRUZIONE DEL TITOLO
1. Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all' emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
2. Le spese sono a carico del richiedente.
3. Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell' articolo precedente.

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