Codice Civile art. 1999


CONVERSIONE DEI TITOLI
1. I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall' emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.
2. Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall' emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell' intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell' articolo 2022.

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