Codice Civile art. 197


LIMITI AL PRELEVAMENTO NEI RIGUARDI DEI TERZI
1. Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all' altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.

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