Codice Civile art. 1964


COMPENSAZIONE DEI FRUTTI CON GLI INTERESSI
1. Salva la disposizione dell' articolo 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell' immobile.

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