Codice Civile art. 1960


CAPO XXIV Dell'anticresi (NOZIONE)
1. L' anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

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