Codice Civile art. 196


RIPETIZIONE DEL VALORE IN CASO DI MANCANZA DELLE COSE DA PRELEVARE
1. Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell' articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l' ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all' altro coniuge.

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