Codice Civile art. 1955


SEZIONE V Dell'estinzione della fideiussione (LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE)
1. La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

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