Codice Civile art. 1938


FIDEIUSSIONE PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
1. La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito.
(Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 17 febbraio 1992, n. 154)

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