Codice Civile art. 1931


COMPENSAZIONE DEI DEBITI E DEI CREDITI
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell' impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

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