Codice Civile art. 1930


DIRITTO DEL RIASSICURATO IN CASI DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l' indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

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