Codice Civile art. 193


SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI
1. La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.
2. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell' amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell' altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
3. La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.
4. La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l' effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
5. La sentenza è annotata a margine dell' atto di matrimonio e sull' originale delle convenzioni matrimoniali.

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