Codice Civile art. 1923


DIRITTI DEI CREDITORI E DEGLI EREDI
1. Le somme dovute dall' assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
2. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all' imputazione e alla riduzione delle donazioni.

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