Codice Civile art. 192


RIMBORSO E RESTITUZIONI
1. Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall' adempimento delle obbligazioni previste dall' articolo 186.
2. E' tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all' articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l' atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
3. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
4. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l' interesse della famiglia lo esige o lo consente.
5. Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

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