Codice Civile art. 1913


AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRI
1. L' assicurato deve dare avviso del sinistro all' assicuratore o all' agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l' assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l' avviso, se l' assicuratore o l' agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
2. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l' avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

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