Codice Civile art. 1909


ASSICURAZIONE PER SOMMA ECCEDENTE IL VALORE DELLE COSE
1. L' assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell' assicurato; l' assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.
2. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l' avvenire una proporzionale riduzione del premio.

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