Codice Civile art. 1888


PROVA DEL CONTRATTO
1. Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
2. L' assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
3. L' assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell' originale.

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