Codice Civile art. 1882


CAPO XX Dell'assicurazione - SEZIONE I Disposizioni generali - (NOZIONE)
1. L' assicurazione è il contratto col quale l' assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l' assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

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