Codice Civile art. 1877


RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI VITALIZIO ONEROSO
1. Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1877"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti