Codice Civile art. 1872


CAPO XIX Della rendita vitalizia (MODI DI COSTITUZIONE)
1. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile, o mediante cessione di capitale.
2. La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.

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